La professione di Assistente sociale può essere svolta come attività di lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente o autonomo (in forma individuale o associata).
In queste brevi note si intende offrire una panoramica sugli adempimenti relativi all’avvio dell’attività di Assistente sociale in forma individuale, svolta in modo abituale ed autonomo, nonché fornire un quadro sintetico sulla disciplina fiscale ed i regimi applicabili.
L’Assistente sociale che intende svolgere la propria attività in modo abituale ed autonomo ha l’obbligo di richiedere l’apertura della Partita IVA e di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.
La professione è esercitata in modo autonomo quando l’attività è svolta nei confronti di diversi committenti, senza vincolo di subordinazione, attraverso una propria organizzazione di mezzi e del lavoro ed in modo abituale quando gli atti attraverso cui si estrinseca l’attività sono svolti con regolarità e sistematicità. Nel momento in cui i requisiti suddetti vengono a coesistere nasce l’obbligo dell’apertura della Partita IVA.
Si sottolinea che, nel caso di soggetti iscritti in appositi albi, la modalità preferenziale di esercizio della professione è quella in discorso, in quanto proprio l’iscrizione all’albo fa presumere che il soggetto intenda svolgere l’attività in “modo professionale”. Tuttavia, nel caso degli Assistenti sociali che spesso esercitano la propria attività in qualità di dipendenti, detta presunzione richiede maggiori approfondimenti: l’obbligo di apertura della Partita IVA sussiste solo nel caso in cui, compatibilmente con il rapporto di lavoro subordinato, l’Assistente sociale svolga anche collaborazioni che, per il numero, la rilevanza economica e la frequenza, facciano ritenere che stia svolgendo anche una attività libero professionale. Occorre pertanto procedere all’analisi caso per caso.
Come detto, l’Assistente sociale che intende svolgere la professione in modo autonomo ed abituale deve, entro e non oltre 30 giorni dall’inizio dell’attività professionale, effettuare specifici adempimenti, ossia:

Per richiedere l’attribuzione del numero di Partita IVA occorre compilare e presentare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12, scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia. Per quanto concerne la compilazione del modello, oltre ai dati anagrafici, il professionista deve specificare il tipo di attività professionale svolta, il luogo in cui si esercita l’attività, il luogo in cui sono conservati i documenti ed i registri contabili, nonché il regime fiscale che si intende applicare (regime ordinario o regime forfetario).
Il modello AA9/12 compilato deve essere presentato secondo una delle seguenti modalità:

Gli Assistenti sociali, inoltre, poiché privi di un’autonoma Cassa di previdenza hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata dell’INPS (Legge 335/1995).
La domanda di iscrizione deve essere presentata all’INPS utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Ente nella sezione modulistica. Nel modello vanno specificati i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta nonché la data di inizio di attività. Per il professionista la sede INPS competente sulla domanda di iscrizione si individua in base all’indirizzo di residenza.
La presentazione del modello può essere effettuata esclusivamente mediante il canale telematico, direttamente dal professionista o per il tramite di intermediari abilitati.
Inoltre si sottolinea che, in generale, i professionisti non sono obbligati ad iscriversi all’INAIL e la sottoscrizione di una assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è una scelta individuale dell’Assistente sociale professionista.
Da ultimo, si espongono alcune considerazioni sull’assicurazione professionale. Come disciplinato dall’art. 5 del D.P.R. 137/2012, i professionisti iscritti ad albi tenuti da Ordini e Collegi professionali, compresi dunque gli Assistenti sociali, sono obbligati a stipulare un’assicurazione RC professionale per i danni derivanti a terzi (in primo luogo a clienti) dall’esercizio della professione. Tale assicurazione può essere stipulata anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti.
L’obbligo di assicurarsi, come specificato dalla legge, è mirato alla tutela del cliente, il quale dovrà essere informato dal professionista degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale al momento dell’assunzione dell’incarico. Ovviamente, l’assicurazione tutela al contempo anche il patrimonio del professionista. Va poi ricordato che non adempiere a tale disposizione e non informare il cliente circa l’assicurazione professionale costituiscono illecito disciplinare deontologico che sarà valutato dall’Ordine professionale di competenza.

Di seguito si offre una panoramica sulla disciplina fiscale applicabile al professionista e sulle modalità di determinazione e versamento delle imposte, ponendo particolare attenzione al c.d. regime forfetario.

Regime ordinario

Il professionista determina autonomamente le imposte da versare.
Il reddito professionale, che sommato agli altri redditi costituisce la base imponibile IRPEF, si determina per differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio della professione. Si sottolinea che i compensi e le spese rilevano soltanto se effettivamente incassati e pagati, indipendentemente dalla data risultante dalla fattura. Va detto che l’IRPEF non ha un’unica aliquota, ma è articolata in scaglioni. Pertanto, l’imposta da versare varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo (somma del reddito professionale e degli altri redditi percepiti dal soggetto). I compensi del professionista sono assoggettati a ritenuta d’acconto del 20%, da scomputarsi in sede di versamento dell’imposta a saldo.
Per quanto concerne l’IVA, l’importo da versare (mensilmente o trimestralmente) si determina detraendo dall’imposta che il professionista addebita al cliente sulle fatture emesse, l’imposta che lo stesso assolve quando acquista i beni e i servizi necessari per lo svolgimento della propria attività.
I professionisti dotati di autonoma organizzazione sono soggetti anche all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La base imponibile è pari al reddito professionale IRPEF maggiorato di alcune spese non deducibili ai fini IRAP. L’imponibile così calcolato può essere ridotto imputando delle deduzione forfetarie che variano in base all’imponibile; inoltre l’aliquota da applicare varia su base regionale.

Regime forfetario (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014)

Si tratta di un regime che prevede modalità semplificate di determinazione del reddito e semplificazioni ai fini IVA, nonché l’esenzione da IRAP.
Vi possono accedere sia i professionisti che intraprendono una nuova attività sia coloro che sono già in attività purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. 
Tra le cause di esclusione dal regime agevolato, elenchiamo quelle pertinenti all’attività di un professionista Assistente sociale che, quindi, non deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:

Può accedere al regime il professionista che nell’anno di inizio dell’attività presuma di soddisfare le seguenti condizioni:

Nel caso in cui il professionista sia già in attività, tali condizioni devono essere considerate in riferimento all’anno precedente a quello di adesione al regime forfetario.
I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diversificato a seconda dell’attività esercitata. Nel caso dell’Assistente sociale professionista il coefficiente è pari al 78%.
Sul reddito imponibile così determinato viene applicata un’unica imposta, sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, pari al 15%. Tale aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività a condizione che il professionista non abbia esercitato attività professionale nei tre anni precedenti e che la professione non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Chi aderisce al regime fiscale semplificato ha diritto ad una serie di agevolazioni:

Concludendo gli adempimenti si riducono alla presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità e nei termini ordinari ed alla conservazione dei documenti contabili (fatture emesse, fatture ricevute, schede carburante ecc.).

¹ Con riferimento agli obblighi specifici di coloro che applicano il regime forfetario ed effettuano operazioni attive e passive con operatori non residenti, si rinvia al paragrafo 4.1.2 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016.

Tabella riepilogativa


TIPOLOGIA



IRPEF



IRAP



IVA



Regime Ordinario




  • aliquote IRPEF a scaglioni

  • reddito assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%

Soggetto se in possesso di autonoma organizzazione



Liquidazione e versamento dell’IVA mensile o trimestrale



Regime forfetario




  • imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni)

  • reddito non assoggettato a ritenuta d’acconto

Non soggetto



Esonero dagli adempimenti IVA