L’Ordine degli Assistenti sociali è stato istituito con la Legge 23 marzo 1993, n. 84. La stessa legge ha sancito l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale per poter svolgere la professione di assistente sociale sia in regime di lavoro autonomo, sia in regime di lavoro dipendente.

L’Ordine raccoglie la comunità professionale e ne è la sua espressione, a tutela sia dei professionisti iscritti sia degli interessi di coloro che, quali utenti dei servizi sociali o clienti di professionisti assistenti sociali, debbono essere garantiti in ordine alle prestazioni ed alla qualità del servizio prestato. L’Ordine, che quindi cura interessi sociali generali propri dello Stato, ha la natura giuridica di ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

L’Ordine degli Assistenti sociali è articolato su base territoriale ed è pertanto costituito da 20 Ordini regionali e dal Consiglio nazionale. I Consigli regionali dell’Ordine, dotati ciascuno di un proprio Consiglio, curano la tenuta dell’albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la periodica revisione. Il Consiglio nazionale è tenuto alla promozione e coordinamento delle attività dei Consigli regionali dell’Ordine dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione, esprimendo anche pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione stessa. Decide inoltre i ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli regionali in materia elettorale o riguardo l’iscrizione e la cancellazione dall’albo.

Le norme che regolano il funzionamento dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale, contenute nel D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, vero e proprio regolamento di attuazione della Legge 84/93, sono state modificate e integrate dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Tale normativa, stante la divisione in sezioni dell’Albo professionale, A degli Assistenti sociali specialisti e B degli Assistenti sociali, operata attraverso il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 a seguito della riforma universitaria del 1999, ha ripartito gli eletti tra gli iscritti appartenenti alle due sezioni, garantendo in tal modo la rappresentanza negli organismi dell’Ordine, a tutti gli iscritti all’Albo.